STATUTO LECCE SUL MARE SAN CATALDO ODV

TITOLO I

Art. 1 -Costituzione, Denominazione, sede e durata.

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Setto- re denominato:

“LECCE SUL MARE SAN CATALDO ODV”

che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in Lecce – frazione San Catal- do, via Lepanto n.1.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comu- nicazione agli uffici competenti.

L’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontaria- to” potranno essere inseriti nella denominazione, in via auto- matica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pub- blico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 lu- glio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della

legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giu- ridico.

L’organo amministrativo delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’orga- nizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di compor- tamento dell’attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle pre- leggi al Codice civile.

Art. 3 – Finalità e attività dell’Associazione

L’associazione opera per il perseguimento senza scopo di lu- cro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguendo le seguenti finalità:

  • promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico ambientale, mate- riale e immateriale, espressione del territorio della marina di San Cataldo nella visione di LECCE-CITTA’ D’ARTE SUL MARE;
  • promuovere la ricerca, lo studio, la conservazione dell’insieme dei beni culturali e naturali espressione del territorio e della cultura della comunità leccese e salentina e delle sue identità;
  • promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patri- monio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  • coinvolgere le comunità locali in un processo di riscoperta della memoria collettiva e delle peculiarità del mare, contri- buendo a formare una cultura consapevole, rivolta agli appas- sionati del mare e della natura ma soprattutto a coloro che hanno scarsa conoscenza dei luoghi al fine di promuovere atti- vità sul mare;
  • promuovere azioni di promozione e di sviluppo sostenibile basate sulle peculiarità del patrimonio ambientale e cultura- le, con particolare attenzione allo straordinario patrimonio archeologico e subacqueo, anche al fine di rinnovare e innova- re la proposta turistica ed esperienziale rivolta a viaggiato- ri locali, nazionali e internazionali del Salento e della Cit- tà di Lecce;
  • promuovere la costituzione di un ECOMUSEO, istituzione cul- turale, strumento di studio e raccolta, documentazione e in- terpretazione degli elementi caratterizzanti di un territorio e dell’ambiente. L’Ecomuseo ha funzioni di diffusione della conoscenza, di sviluppo delle attività educative, di custodia dei processi passati, di testimonianza delle trasformazioni in corso, di strumento di progettazione del futuro. Inoltre, contribuisce alla salvaguardia ambientale e alla tutela del paesaggio e delle identità locali;
  • sviluppare la BLUE ECONOMY, un modello di sviluppo economi- co che si basa sullo sfruttamento sostenibile delle risorse

marine e costiere, creando un valore aggiunto, occupazione e benessere.

L’associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi- glioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazio- ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici- claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art 5 D.lgs. 117/2017);
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu- rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen- naio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f art 5 D.lgs. 117/2017);
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (let- tera h art 5 D.lgs. 117/2017);
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artisti- che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an- che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art 5 D.lgs. 117/2017);
  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale o religioso (lettera k art 5 D.lgs. 117/2017;

  1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti- stiche (lettera t art 5 D.lgs. 117/2017);

Realizza i propri scopi anche con le seguenti attività ad in- tegrazione e completamento delle precedenti:

  1. promuovere ed attivare iniziative di natura storica, cultu- rale ed ambientale con il coinvolgimento attivo della popola- zione locale, delle Amministrazioni, delle istituzioni scola- stiche, delle associazioni e degli operatori presenti sul ter- ritorio;
  2. predisporre e promuovere percorsi tematici sul territorio per mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradi- zioni e la storia locale;
  3. promuovere e organizzare studi e ricerche, con particolare riguardo al patrimonio storico archeologico, etnografico e na- turalistico di San Cataldo, anche in collaborazione con altri enti;
  4. realizzare e curare itinerari escursionistici e percorsi tematici opportunamente segnalati, in collaborazione con le amministrazioni locali;
  5. promuovere e organizzare attività didattico -divulgative dedicate al patrimonio locale o a tematiche correlate, rivol- te a diversi target ed età (laboratori per le scuole, confe- renze, corsi di formazione, etc);
  6. recuperare, gestire e promuovere siti di interesse storico o naturalistico e di manufatti di pregio in collaborazione con gli enti o soggetti proprietari;
  7. promuovere e organizzare attività per valorizzare il mare e il paesaggio acquatico;
  8. produrre e divulgare materiale culturale e informativo dell’Associazione attraverso la stampa associativa, nonché pubblicazioni e materiale multimediale;
  9. promuovere, organizzare e affiancare eventi e manifestazio- ni di carattere aggregativo, ricreativo, artistico e cultura- le, quali ad esempio feste, concerti, sagre, rassegne, cele- brazioni, ricorrenze, video proiezioni, mostre e spettacoli, volti a valorizzare il patrimonio storico-ambientale del mare di San Cataldo;
  10. promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo in- formativo, quali ad esempio convegni, dibattiti, conferenze, dialoghi, seminari, tavole rotonde, su tematiche ed argomenti di particolare interesse per le finalità associative;
  11. utilizzare i possibili strumenti informatici (sito interne- t, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di di- vulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Asso- ciazione, oltre a pubblicizzare l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi volontari;
  12. collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al

proprio;

  1. creare reti e collaborazioni proattive con enti pubblici, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
  2. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a per- seguire il raggiungimento.

Tali attività di interesse generale saranno svolte in via esclusiva o principale sotto forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizio di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Lo svolgimento delle attività dell’ente sarà realizzato avva- lendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazio- ne può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamen- te sostenute conformemente a quanto previsto dall’art. 33 com- ma 2 e 3 dall’art. 84 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codi- ce del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini- steriale la loro individuazione è operata da parte del Consi- glio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor- rettezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni Contenute nell’art. 7 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO II

Art. 4 -Soci

All’Associazione possono aderire:

  • le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residen- ti in Italia che condividono le finalità dell’ente che si im- pegnino per consentirne la realizzazione;
  • gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condi- zione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
  • gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Gli Enti del Terzo settore associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei lo- ro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabili- te nel regolamento.

Chiunque intende essere ammesso come socio dovrà farne richie- sta scritta all’organizzazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate.

Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappre-

sentante legale.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio di- rettivo su domanda dell’interessato o del rappresentante lega- le dell’Ente, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità per seguite. La deliberazione è comunicata all’in- teressato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comu- nica la decisione entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di ri- getto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea ordi- naria in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota socia- le è intrasmissibile per atto tra vivi, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere mai inferio- re al numero minimo previsto dall’art. 32 comma 1 Dlgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero do- vesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizza- zione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Re- gistro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

I soci dell’organizzazione hanno Il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e veri- ficarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do- cumentate per l’attività prestata, così come previsto dall’art. 17 comma 3 Dlgs 117/2017;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22 del presente statuto;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quo- ta associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art.

29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento in- terno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, sen- za fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 6 – Perdita della Qualifica di Socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso e esclu- sione.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazio- ne scritto al Consiglio direttivo.

L’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’ODV;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli in- teressi dell’ODV;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

I soci dimissionari o esclusi non possono ripetere i contribu- ti versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’asso- ciazione, così come previsto dall’art. 24 c,c.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale perderanno la qualifica di socio auto- maticamente senza necessità di delibera da parte del Consi- glio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono esse- re comunicate ai soci destinatari, mediante Lettera raccoman- data PEC, e devono essere motivate,ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L’associato potrà, en- tro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, in- viare una lettera raccomandata al Presidente dell’Associazio-

ne chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell’Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provve- dimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall’in- vio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espul- sione adottato dal Consiglio direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l’immediata esclusione dalla qualifica di socio:

coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell’organizzazione, che abbiano diffamato il buon nome dell’organizzazione, che abbiano problemi legali o di altra natura che possano risultare in contrasto con i valori dell’organizzazione.

Art. 7 – Volontari

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge atti- vità nei confronti della comunità del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per pro- muovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità be- neficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusi- vamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. AI volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-

mentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione. Il Consiglio diretti- vo dovrà deliberare le tipologie di spese e attività di volon- tariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rim- borso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

I volontari non occasionali verranno iscritti in un apposito registro.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicu- rati secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs 117/2017.

TITOLO III

Art. 8 – Gli Organi Sociali

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Comitato Scientifico;
  • Organo Di Controllo (eventuale);
  • Organo Di Revisione (eventuale);

Ai componenti degli organi sociali non può essere erogato al- cun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente so- stenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisio- ne in possesso dei requisiti cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 9 – L’Assemblea

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’or- gano sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione, in assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’or- ganizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adu- nanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda con- vocazione.

Tale Comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, messaggio telefonico, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro soci.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un deci- mo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene neces- sario. Le eventuali richieste di convocazione dell’assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate per lettera

raccomandata al Consiglio direttivo e corredate dall’ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma di richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sotto- scritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato pres- so la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordi- naria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È Ordinaria Tutti gli altri casi.

È possibile che l’assemblea ordinaria e straordinaria si svol- ga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui distanti, audio/video collegati, a condizione che siano ri- spettati metodo collegiale e i principi di buona fede e dispa- rità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

  • sia consentito al Presidente dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risulta- ti della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade- guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e al- la votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega- ti, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ri- tenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • approva il bilancio d’esercizio il bilancio sociale quando previsto;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron- ti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di conte- stazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo, secondo quanto stabilito dall’art.6 del presente statuto;
  • delibera scioglimento, la trasformazione, la fusione la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
  • nomina/revoca il revisore legale dei conti (art.25 CTS);

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con- vocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre de- leghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazio- ne con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del pa- trimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo

da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun asso- ciato è portatore un numero massimo di tre deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’as- semblea alla quale risponde direttamente dalla quale può esse- re revocato. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di quindici membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggi- bili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fi- siche associate ovvero indicate, tra i propri associati, da- gli enti associati.

Sono ineleggibili nel Consiglio direttivo i soggetti di cui all’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interes- si degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è pre- sente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia com- posto da soli tre membri esso è validamente costituito e deli- bera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assun- te a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o

altre cause, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti nell’ultima assemblea elettiva o, nel caso in cui non siano presenti non eletti, si provvederà ad eleggere i nuovi componenti durante la prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devo- no convocare l’assemblea perché provveda a sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consi- glio direttivo ed è nominato dagli altri componenti del Consi- glio direttivo nell’ambito dello stesso (come previsto dal comma 2 dell’art.14).

I componenti del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La Decaden- za è deliberata dal Consiglio direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei moti- vi, avverso alla deliberazione di decadenza,può essere propo- sto soltanto ricorso all’assemblea ordinaria, entro il termi- ne perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunica- zione.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e com- pie tutti gli atti che Io impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto all‘interno del Consiglio direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioran- za dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base del- le direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attri- buzione ogni qualvolta questo sia impossibilitato nell’eserci- zio delle sue funzioni o nel caso Io stesso si dimetta o ab- bia gravi impedimenti.

Art. 15 — Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico Viene nominato dal Presidente su pro- posta del Consiglio direttivo. È composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri e dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio direttivo che Io ha no- minato e a cui fa riferimento.

Si trova almeno quattro volte all’anno e riporta le attività svolte in apposita relazione da presentare al Consiglio Diret- tivo e all’Assemblea degli associati annualmente durante l’as- semblea ordinaria di approvazione del Bilancio.

Il Comitato Scientifico lavora e si esprime sulle linee di in- dirizzo che gli vengono assegnate dal Consiglio direttivo che lo nomina.

Ai componenti del Comitato scientifico non può essere erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 16 – Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs 117/2017. È monocratico formato da un revisore contabile iscritto al re- lativo registro.

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul ri- spetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini- strativo e contabile sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle fina- lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee gui- da di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà at- to degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momen- to procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fi- ne, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo stesso. È formato da un Revisore con- tabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

Art. 18 — Patrimonio e Beni

Il Patrimonio dell’Associazione – utilizzato per lo svolgimen- to dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo persegui- mento delle finalità civiche, solidaristiche utilità sociale costituito da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gra- tuito o per un prezzo simbolico a fini di sovvenzione (art. 84 D.lgs. 117/2017);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017.

L’accettazione di erogazioni liberali in denaro e donazioni, nonché eredità e legati, deve essere formalizzata previa deli- bera assembleare che ne determina modalità e tempi di utiliz-

zo per fini istituzionali.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili  e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma

2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distri- buzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favo- re di altri ETS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nonché L’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per Io svolgi- mento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perse- guimento delle finalità previste.

Art. 20 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio L’eventuale scioglimento dell’organizzazione sarà deciso sol- tanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 12 del presente statuto. In caso di scioglimento, l’assemblea nomine- rà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

  • le regole di funzionamento del collegio in caso di plurali- tà di liquidatori;
  • il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell’orga- nizzazione;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  • i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt.11 e ss Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ Ufficio del registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dal Consiglio direttivo.

Art. 21 – Bilancio

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio economico e finanziario. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi de- gli articoli 13, 14 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene ap- provato dall’assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiu- sura dell’esercizio cui si riferisce e successivamente deposi- tato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività diverse di cui all’art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una anno- tazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito ren- diconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D.lgs. 117/2017).

Art. 22 – Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti Libri so- ciali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio diret- tivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem- blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi- glio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri orga- ni sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali te- nuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Presidente del Con- siglio direttivo.

Art. 23 — Convenzioni

Il coinvolgimento e le convenzioni tra l’organizzazione di vo- lontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt.

55 e 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di- rettivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente,

presso la sede dell’organizzazione.

Art. 24 – Personale Retribuito

I Lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall’associazio- ne avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi na- zionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavorato- ri dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a ot- to, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito so- no disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adotta- to dall’organizzazione.

Art. 25 – Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.